IL PRETORE
   Dato atto che nessuno e' comparso all'udienza di prima comparizione
 del 27 marzo 1996, sciogliendo la riserva che precede, previo rilievo
 che  lo  scioglimento della stessa e' tardivo per il carico di lavoro
 del giudicante, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 29 dicembre 1995.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione  della  norma  dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., nel
 testo risultante dalla inopinata  modificazione  apportata  dall'art.
 4,  comma  1-bis  del  d.-l.  18 ottobre 1995, n. 432 come convertito
 dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534.
   In particolare, il testo dell'art.  181,  primo  comma,  nuovamente
 reintrodotto  dispone  che  "se  nessuna delle parti comparisce nella
 prima udienza, il giudice fissa una udienza  successiva,  di  cui  il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti  comparisce  alla  nuova udienza, il giudice, con ordinanza non
 impugnabile, dispone la cancellazione della causa  dal  ruolo".  Tale
 testo,  salva  la  sostituzione del riferimento al giudice istruttore
 del  vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento   al
 "giudice"  (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile
 della figura del  giudice  istruttore),  e'  quello  che  nel  nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950,
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti  costituite in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla quale e' consentito alle parti costituite,  se  sono  d'accordo,
 ovvero  all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del
 procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della  dilazione
 e  senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia conforme a Costituzione e sulla base di questo  convincimento  ha
 gia'  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996  resa  nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  s.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento da parte della Corte costituzionale della  rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  del  processo  civile, della norma
 dell'art. 97 della Costituzione.  Nella recente sentenza  n.  84/1996
 la  Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art.
 97 rileverebbe solo ai fini della  regolamentazione  dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della  concreta  regolamentazione  del processo sotto il profilo dell
 'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha  prestato  ossequio  ed  ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita'  dell'art.  309 c.p.c. il riferimento all'art.  97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare  questione  di
 legittimita'  dell'art.  181,  primo  comma,  c.p.c.  sulla  base del
 richiamo integrale (del resto gia' avvenuto  in  altre  ordinanze  di
 rimessione  alla Corte costituzionale della medesima questione) delle
 ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a  proposito  della
 questione di costituzionalita' sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale
 ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove
 accogliesse  la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare
 incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c.
   Pertanto, in questa sede si intendono richiamate  integralmente  le
 motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.
   In  ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si
 osserva  che  essa  e'  manifesta,  poiche'  il  giudicante  dovrebbe
 necessariamene  provvedere  ad  applicare  la  norma  denunciata come
 incostituzionale e  fissare  una  nuova  udienza,  anziche'  disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere
 secondo  la  disciplina  che  si  reputa  conforme alla Costituzione,
 siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.